venerdì 21 dicembre 2007

Giudice Sportivo CU 31

GARE DEL 9/12/2007

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/12/2007 ARCI GRAZIA - LUDICA LIPARI
N.D.; Reclamo Ludica Lipari.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 30 del 12/12/2007;
Si osserva in via preliminare che la Società Ludica Lipari, non inviando
copia del reclamo alla Società controparte, non ha osservato la procedura
prevista per il riconoscimento della sussistenza della causa di forza
maggiore che va instaurata nel rispetto delle modalità previste dal'art. 46,
comma 1, del C.G.S., e ciò ai sensi dell'art. 55, comma 2, delle N.O.I.F.;
Pertanto, la mancata osservanza della predetta procedura costituisce motivo
di inammissibilità del reclamo stesso;
Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la Società Ludica Lipari non
si è presentata per la disputa della gara in epigrafe;
Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Ludica Lipari,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Ludica Lipari la punizione sportiva della perdita
della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda
di Euro 150,00.


GARE DEL 15/12/2007


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 15/12/2007 PADRE PIO - CASTELMOLA
3-5; Sospesa al 26' del s.t.;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 26' del s.t., dopo l'espulsione del calciatore Impoco Umberto (Società
Padre Pio), l'arbitro veniva colpito dallo stesso con schiaffi e due violenti
pugni al volto che procuravano sbandamento, dolore e la caduta a
terra; accasciato a terra, l'arbitro cercava di proteggersi dai calci che
riceveva da più parti da calciatori non identificati mentre il suddetto
Impoco continuava a colpirlo con calci di cui uno, al ginocchio destro,
procurava un dolore lancinante;
A tal punto l'arbitro, non più nelle ottimali condizioni fisiche necessarie
per la prosecuzione della direzione della gara, si recava negli spogliatoi
decidendo di sospendere definitivamente la stessa;
L'arbitro si recava successivamente presso un Presidio Ospedaliero dove i
traumi subiti venivano refertati con una prognosi di sette giorni s.c.;
Condivisa la suddetta decisione;
Sancita la responsabilità delle Società Padre Pio alla quale va addebitata la
sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio
calciatore identificato ed agli altri non identificati;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati
sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Padre Pio la punizione sportiva della perdita
della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 750,00;
Di porre a carico della Società Padre Pio il risarcimento dei
danni subiti dall'arbitro della gara, se richiesto.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 15/12/2012

IMPOCO UMBERTO (PADRE PIO)
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; nonchè
per averlo colpito con schiaffi e con due violenti pugni che causavano
sbandamento, dolore e la caduta a terra, subendo, altresì ulteriori
tentativi di aggressione ed un calcio al ginocchio destro che
provocava lancinante dolore.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del
C.G.S.


SQUALIFICA PER DUE GARE

PADIGLIONE ONOFRIO WALTER (S.ALESSIO)
SCIARRONE ALFIO (S.ALESSIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA
BONVEGNA CRISTIAN (MISSERIO)
RANERI ANDREA (ROBUR)
BUDA ITALO (TRAPPITELLO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

COPPOLA NICOLA (PADRE PIO)
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, a fine
gara, reiterato all'atto in cui lo stesso stava abbandonando
l'impianto sportivo.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

SAPORITO GIUSEPPE (BASTIONE)
EMMI ROBERTO (CASTELMOLA)
SANTISI ENEA (MISSERIO)

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