venerdì 16 novembre 2007

Decisioni giudice sportivo e commissione disciplinare

A.G.D. DESPORT GAGGI – (ME) – (Appello avverso ammenda di Euro 250,00 inibizione MONTE GIUSEPPE fino al 31.12.2007 squalifica calciatore TRIMARCHI PAOLO ALESSANDRO per 4 gare – GARA: DESPORT GAGGI – PADRE PIO del 3.11.2007 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIR. “C” –
Proc. n. 47/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente si rileva che lo stesso è stato formulato e sottoscritto da soggetto inibito fino alla data del 31.12.2007, per cui questa Decidente non può entrare nel merito ed esaminare le doglianze a seguito del provvedimento di primo esame;
Senza, tra l’altro, entrare nel merito per alcune affermazioni contenute nell’appello proposto si ritiene che il gravame può essere preso, quindi, soltanto in esame per l’inibizione comminata al Sig. Giuseppe Monte, che, secondo le carte federali, può essere formulata dalla parte stessa;
Ci si permette ricordare che il referto arbitrale gode di fede privilegiata e non si può mettere in dubbio quanto dallo stesso indicato.
Non può essere accertato quanto descritto nelle difese articolate con il gravame e ritenuto che il Presidente della Società deve dare il massimo esempio per correttezza e lealtà sportiva, questa Commissione ritiene di confermare quanto già assunto in primo grado;
P.Q.M.
DELIBERA:
Preliminarmente dichiara di non entrare nel merito delle sanzioni comminate alla Società per l’ammenda e la squalifica al calciatore Trimarchi Paolo Alessandro perché formulate nell’atto di appello da soggetto inibito e non abilitato alla presentazione dell’atto di appello;
In merito all’inibizione comminata al Sig. Giuseppe Monte viene confermata con addebito della tassa non versata di Euro 130,00.

A.S.D. ROBUR – (ME) – (Avverso delibera Giudice Sportivo – GARA: ANTILLESE – ROBUR del 14.10.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “C”) – C.U. n. 23 del 24.10.2007 -
Proc. n. 39/A
Con rituale appello la Società interessata si oppone alla decisione assunta dal Giudice di primo grado, attinente alla gara in epigrafe indicata;
Ne chiede la riforma sostenendo la irregolarità degli atti di gara, laddove nella distinta dei calciatori della Società Pol. Antillese non sono indicati gli estremi dei dati di riconoscimento di due calciatori di cui uno avrebbe preso parte alla gara nel secondo tempo in sostituzione di un compagno di squadra.
Stante la irregolarità contestata chiede l’applicazione dell’Art. 17 punto 4) lettera b del nuovo Codice di Giustizia sportiva;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, acquisita una dichiarazione suppletiva rilasciata dal Direttore di gara, richiesta per avere maggiori e più precisi elementi di giudizio, sentito il rappresentante della ricorrente, osserva:
Il referto di gara, il rapportino – statino allegato allo stesso, le suppletive dichiarazioni rilasciate dall’Arbitro prima al Giudice Sportivo e poi a questo Commissione Disciplinare, sono tra di loro in contrasto nelle conclusioni. Infatti nel supplemento rilasciato al Giudice Sportivo, l’Arbitro afferma che i due calciatori (n. 13 e 15 in distinta), non erano presenti ne hanno preso parte alla gara;
Nel rapportino indica invece che il calciatore indicato in distinta con il n. 15 al 9° del secondo tempo ha sostituito un compagno di squadra;
Nel supplemento rilasciato a questa Decidente dichiara che il predetto calciatore ha preso parte alla gara, formulando in termini dubitativi l’eventuale sua identificazione.
Ciò premesso, tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 61 delle N.O.I.F., dall’Art. 17 punto 4) ultimo comma del Codice di Giustizia Sportiva;
Accertata la irregolarità formale e sostanziale addebitabile all’Arbitro nell’espletamento delle sue funzioni accertative dovute a norma di regolamento federale, irregolarità emerse sia in sede di refertazione che in sede di ulteriore attività istruttoria curata dagli Organi di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di annullare la decisione assunta dal Giudice di primo esame in esito alla gara: Antillese - Robur del 14.10.2007 (Seconda Categoria girone C), disponendo la ripetizione della suddetta gara stessa a data da destinarsi ed a cura del Comitato Regionale Sicilia;
Per l’effetto non si addebita tassa;
Si trasmettono gli atti al C.R.A. Sicilia per opportuna conoscenza.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Il sabato ho disputato una gara degna del migliore polistena!!! Il mio voto? non pervenuto, a parte qualche calcione, pugni e mascate!!Mi scuso con i miei compagni, non ero in condizione di giocare perchè venivo da una notte passata a messina insonne!! Questa prestazione non è stata altro che uno sprono.. Ora sono carico per domenica.. sono sicuro che faremo risultato!!! Fozza duilia!!!

Anonimo ha detto...

E si vidia.....!!!ahahahahahah...cmq cliccate sugli annunci che ci sono!!!